Il Provvedimento
Il Garante per la protezione dei dati, con provvedimento del 10 luglio 2025, ha vietato a un asilo nido l’ulteriore diffusione online delle foto dei piccoli ospiti (di età compresa tra i 3 e i 36 mesi) e ha ordinato la cancellazione delle immagini illecitamente trattate.
La riservatezza e la dignità dei bambini vanno tutelate sin dalla primissima infanzia.
Il caso
Il procedimento dell’Autorità ha fatto seguito al reclamo di un genitore che, per poter iscrivere la figlia, ha dovuto prestare il consenso alla raccolta e all’utilizzo delle immagini della bambina. Il genitore, inoltre, aveva segnalato la presenza, all’interno dell’asilo, di un sistema di videosorveglianza in funzione anche durante lo svolgimento dell’attività scolastico-educativa.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’asilo aveva pubblicato sia sul sito web sia sul proprio profilo di “Google Maps” numerose immagini dei minori in diversi momenti della “giornata tipo”, anche in contesti particolarmente delicati (sonno, mensa, utilizzo dei servizi igienici, cambio pannolino, massaggi infantili). In situazioni e attività, dunque, caratterizzate da una particolare delicatezza o destinate a rimanere riservate. Ciò senza considerare i rischi connessi alla maggiore esposizione delle immagini sul web e alla loro eventuale riutilizzabilità da parte di malintenzionati per fini illeciti o reati a danno dei minori.
…. il titolare del trattamento, prima di porre in essere una diffusione di dati personali, dovrebbe attentamente ponderare i rischi per la libertà e i diritti degli interessati giacché, una volta pubblicati, i dati rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e possono essere utilizzati, anche incrociandoli con altre informazioni presenti sul web, da chiunque, potendo comportare effetti pregiudizievoli per gli interessati, con conseguenze talvolta irreparabili (cfr. provv. 13 marzo 2025 n. 134 doc. web n. 10127792; provv. 26 settembre 2024, doc. web n. 10076453; cfr. “Working Document 1/2008 on the protection of children’s personal data”, adottato dal Gruppo di Lavoro Art. 29 il 18 febbraio 2018, WP 147, sez. III, par. 2, punto d), ove si evidenzia che le scuole devono prestare particolare attenzione alla pubblicazione di foto di alunni su Internet, valutando volta per volta il tipo di foto, la pertinenza della pubblicazione e lo scopo che si intende raggiungere). …..
Gli elementi contestati
I trattamenti effettuati dall’asilo, come dal Garante affermato, non avrebbero potuto trovare giuridico fondamento nel consenso dei genitori. In questo caso prevale, comunque, l’interesse dei minori a non vedere pubblicate online, per promuovere l’attività dell’asilo, le fotografie che li ritraggono in momenti particolarmente intimi della loro esperienza scolastico-educativa. Oltretutto, il consenso non può essere considerato come consapevole e libero, visto che, in caso di rifiuto, sarebbe stata preclusa la possibilità di iscrivere i piccoli all’asilo.
Infine, anche il sistema di videosorveglianza raccoglieva immagini dei minori, del personale educativo, nonché di genitori, fornitori e visitatori. Il sistema era stato utilizzato senza rispettare lo Statuto dei lavoratori, per quanto attiene i dipendenti, e la normativa privacy.
…. L’art. 4, comma 1, dello Statuto dei Lavoratori stabilisce, infatti, che “gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali […]. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, […] della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro”….
La sanzione
L’asilo nido dovrà pagare una sanzione di 10mila euro, per le numerose violazioni riscontrate dal Garante.
(Fonte Garante Privacy)
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