Pubblicazione di foto di figli minori sui social network nonostante l’opposizione di un genitore
Tribunale di Mantova, 19 settembre 2017.
Stante il dissenso manifestato da uno dei genitori, l’altro non può inserire foto della figlia nei social network e, conseguentemente, gli va ordinato di rimuovere immediatamente quelle da egli già inserite.
Il Tribunale di Mantova ha stabilito che un genitore non può pubblicare foto dei propri figli minori sui social network senza il consenso dell’altro genitore, ordinando la rimozione immediata di quelle già diffuse. La sentenza evidenzia come la pubblicazione di immagini dei bambini senza accordo tra i genitori integri violazioni della tutela dell’immagine (art. 10 c.c.), della privacy secondo il Codice della privacy (d.lgs. 196/2003) e del Regolamento UE 2016/679.Fa discutere la sentenza del Tribunale di Mantova dopo il ricorso presentato dal papà di due bambini (di tre anni e mezzo la bimba, un anno e mezzo il più piccolo) che chiedeva al giudice di rivedere le “condizioni regolanti i rapporti genitori/figli alla stregua di supposti gravi comportamenti diseducativi posti in essere dalla madre“. Nello scorso aprile il Tribunale aveva deciso per l‘affido condiviso e la residenza dei bambini con la mamma. Nonostante l’accordo prevedesse il divieto di postare immagini dei bambini, numerose foto sono state pubblicate successivamente.
Normativa applicabile
L’inserimento di foto dei figli minori sui social network avvenuto con l’opposizione di uno dei genitori integra violazione della norma di cui all’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), del combinato disposto degli artt. 4,7,8 e 145 del d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (riguardanti la tutela della riservatezza dei dati personali) nonché degli artt. 1 e 16 I co. della Convenzione di New York del 20-11-1989, Legge 176/1991. Pertanto, va vietata la pubblicazione di tali immagini e disposta la rimozione di quelle già inserite.
L’immagine dei figli, inoltre, costituisce dato personale e la sua diffusione rappresenta una interferenza nella vita privata, come da Regolamento Ue 2016/679.
Decisione del Giudice
Nel caso in esame il Tribunale di Mantova ha adottato un provvedimento con cui il Giudice ha stabilito che non si possono pubblicare foto dei propri figli su Facebook senza il consenso dell’altro genitore.
Il genitore è obbligato a non inserire foto dei figli sui social e a rimuovere immediatamente quelle già pubblicate. Bisogna rispettare gli accordi tra genitori sull’uso dei social.
Rischi della pubblicazione di foto dei minori
L’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi. In quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line. Inoltre non dimentichiamo l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che “taggano” le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia.
Ogni condivisione di foto di minori online deve essere consapevole, concordata e orientata esclusivamente al loro interesse.
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