Per pubblicare sui social network immagini che ritraggono minori di 14 anni è necessario il consenso preventivo di entrambi i genitori. Al compimento dei 14 anni, invece, il minore può decidere autonomamente se consentire la diffusione online delle proprie immagini.

È quanto ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali, dichiarando illecito il trattamento delle immagini di figli minori pubblicate sui social da una madre senza il consenso dell’altro genitore.

Il caso esaminato dal Garante

Il procedimento è nato dal reclamo di un padre. L’uomo aveva segnalato la pubblicazione di fotografie dei figli infraquattordicenni sui profili social dell’ex moglie, in particolare su Facebook.

Secondo il reclamante, la diffusione ripetuta delle immagini costituiva una forma di sharenting. Tale pratica avrebbe potuto esporre i minori a rischi di abuso e incidere negativamente sulla loro futura autodeterminazione digitale.

Le immagini dei minori sono dati personali

Il Garante ha ricordato che i minori godono di una tutela rafforzata. La pubblicazione delle loro immagini sui social rappresenta un trattamento di dati personali e richiede una valida base giuridica.

L’Autorità ha inoltre precisato che non assumono rilievo la finalità affettiva della condivisione, il numero limitato di fotografie pubblicate o le impostazioni private del profilo. I contenuti online, infatti, possono essere facilmente condivisi e resi accessibili a terzi.

Le conseguenze della pubblicazione senza consenso

Accertata l’assenza del consenso del padre, il Garante ha vietato alla madre di pubblicare immagini dei figli minori sui social network senza il consenso di entrambi i genitori.

Nei suoi confronti è stato inoltre adottato un provvedimento di ammonimento per violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Cosa devono fare i genitori

La decisione conferma un principio importante: per i minori di 14 anni la pubblicazione di fotografie sui social richiede il consenso di entrambi i genitori. In caso di disaccordo, la diffusione delle immagini può essere considerata illecita.

Il provvedimento richiama inoltre l’attenzione sui rischi dello sharenting e sulla necessità di tutelare il diritto dei minori a costruire autonomamente la propria identità digitale.

(Fonte Garante Privacy)

 

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