videosorveglianza

Quali sono le regole che un condominio deve seguire per l’installazione di un impianto di videosorveglianza?

In primis, nel momento in cui il condominio o un condomino è interessato all’installazione delle telecamere è necessario che venga convocata un’assemblea condominiale.

L’installazione di un impianto di videosorveglianza in un condominio è possibile con delibera dell’assemblea condominiale. L’assemblea dovrà deliberare l’installazione delle videocamere con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136 del Codice Civile).

Dove si possono installare le telecamere?

Le telecamere non possono essere installate ovunque, ma nelle zone di pertinenza, senza prevedere la ripresa delle aree di proprietà privata dei condomini (art. 1122 ter del Codice Civile).

Le telecamere possono essere installate presso le parti comuni:

  • portoni e cancelli d’ingresso condominiali;
  • cortili e zone comuni;
  • parcheggi e garage;
  • muri esterni.

È vietato riprendere aree di proprietà privata dei condòmini: giardini privati, cortile d’accesso privato del condomino o il pianerottolo della porta di ingresso del proprio appartamento (parti esclusive).

Quali regole privacy rispettare

È importante tenere presente che la ripresa delle persone tramite le telecamere è considerata un dato personale. Di conseguenza, un impianto di videosorveglianza rientra nell’ambito di applicazione della normativa sul trattamento di tali dati personali.

L’amministratore di condominio, una volta adottata la relativa deliberazione assembleare, è tenuto a mettere in opera tutte le cautele previste dal provvedimento generale dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza.

In particolare, quest’ultimo è tenuto ad affiggere un cartello informativo in un luogo visibile e aperto al pubblico, conforme all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679. Nel caso in cui si decida di registrare le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza (scelta che richiede però l’implementazione di un’organizzazione specifica da parte dell’amministratore) occorre stabilire i tempi minimi di conservazione (consentita, generalmente, per un periodo di 24 ore). Il Titolare del Trattamento è lo stesso Condominio, nella sua natura di ente di gestione.

I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate. Queste potranno essere anche i singolo condòmini, nominati ai sensi dell’art. 2 quaterdecies del Dlgs. 196/03, adeguatamente istruiti e formati. Il condominio potrà, inoltre, nominare Responsabili del trattamento la società installatrice del sistema di videosorveglianza, in caso di manutenzione e assistenza, mediante apposito atto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.

 

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