Cosa sono le telecamere termiche

Le telecamere termiche, tramite la termografia a infrarossi, consentono di rilevare le radiazioni termiche (calore) emesse da un qualsiasi corpo che hanno una temperatura diversa dallo zero.  Grazie alla capacità di captare differenze anche minime di temperatura queste telecamere riescono a generare una foto, distinguendo persone e veicoli a grandi distanze. Questi sistemi riescono funzionare anche nell’oscurità totale e in qualsiasi condizione di illuminazione, in caso di camuffamento e in presenza di vegetazione, maltempo o altre situazioni in cui una telecamera ottica sarebbe insufficiente.

In genere non è possibile identificare persone specifiche utilizzando solo le immagini termiche.

Telecamere termiche e telecamere di videosorveglianza

Le telecamere di videosorveglianza tradizionali, a differenza delle telecamere termiche, si basano sulla luce visibile, funzionando efficacemente solo in condizioni di illuminazione favorevoli.

Diversamente, le telecamere termiche essendo sensibili solo alle radiazioni infrarosse emesse dai corpi e creando immagini basate sul calore irradiato da qualsiasi oggetto, veicolo o persona, le telecamere termiche vedono anche al buio, in presenza di cambiamenti di luminosità (naturale e artificiale), in condizioni ambientali difficili, con fumo, nebbia e polvere.

Utilizzo delle telecamere termiche

Le telecamere termiche sono molto utilizzate nei sistemi di protezione perimetrale. Il video in diretta dalla telecamera termica può rivelare la presenza di persone intorno a punti critici ben prima che una telecamera ottica riesca a rilevare qualcosa di insolito (es. sicurezza perimetrale, controllo accessi).

Le telecamere termiche vengono installate anche per monitorare la temperatura dei processi industriali, ad esempio permettono di individuare subito eventuali surriscaldamenti della centrale o durante un processo aziendale.

Possono essere utilizzate per riscontrare perdite di calore negli edifici (caratteristica importante per le aree a rischio incendio) o determinare se un veicolo sia stato utilizzato di recente.

Telecamere termiche e protezione dei dati

Per capire se l’uso di telecamere termiche è soggetto al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) risulta fondamentale un’attenta valutazione della sua conformità, specialmente in ambito lavorativo. Sebbene da una prima analisi sembrerebbe che non comportino un trattamento di dati personali. L’utilizzo di queste telecamere, soprattutto per la misurazione della temperatura, implica il trattamento di dati personali, pertanto devono essere gestiti in modo conforme alle disposizioni del GDPR.  Vediamo perché.

La rilevazione della temperatura corporea tramite telecamere termiche rientra nel concetto di “trattamento di dati personali“, in base alla definizione contenuta nell’art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) è “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”. Consentono, infatti, di rilevare la temperatura di chi si trova nel raggio di azione, mostrandone la sagoma e i movimenti, da cui possiamo desumere indirettamente l’identità della persona. A differenza delle telecamere ottiche che catturano l’immagine in chiaro.

Provvedimento del Garante

 Nel provvedimento del 4 luglio 2024 (doc. web n. 10050298) il Garante privacy si è pronunciato, tra gli altri aspetti, sull’impiego, da parte di un Comune, di droni provvisti di telecamere termiche.

Il Comune utilizzava tali telecamere al fine di generare mappe di calore, sulla base delle quali poter disposti controlli de visu da parte delle pattuglie della Polizia locale in servizio sul territorio.

Secondo il Comune, l’impiego delle telecamere termiche non comporta un trattamento di dati personali in quanto “non prevede che soggetti possano essere in qualche modo identificati o identificabili poiché queste hanno il solo scopo di rendere visibili all’operatore “mappe di calore”, costituite da sagome indistinguibili che poi vengono segnalate agli operatori di polizia locale che, in coordinamento con la centrale operativa, opportunamente guidati, eseguono poi l’accertamento di polizia “di persona” con la classica identificazione di polizia e l’eventuale excursus giudiziario o amministrativo”.

Inoltre, il Comune ha precisato che: “poiché le termocamere restituiscono solo variazioni di colori in relazione alle variazioni di temperature rilevate, ma non rivelano il dato “temperatura” del soggetto […]”.

Esito del provvedimento

Secondo, il Garante privacy l’impiego di droni dotati di telecamere termiche da parte dell’Ente locale può comportare un trattamento di dati personali (cfr. artt. 2, par. 1, e 4 nn. 1 e 2, del Regolamento), anche relativi a reati (v. art. 10 del Regolamento e 2-octies del Codice)” in quanto “sebbene non sia possibile riconoscere il volto dei soggetti ripresi, le immagini permettono comunque di visualizzare, con un discreto livello di definizione, le sagome e i movimenti degli stessi. Si tratta, pertanto, comunque di informazioni che, a seguito dell’eventuale identificazione dei presunti autori dei reati da parte degli agenti della Polizia locale o delle Forze dell’ordine intervenuti sul luogo, possono essere associate a persone fisiche identificate ed essere utilizzate come elementi di prova di fattispecie di reato”.

Sulla base dei chiarimenti del Garante Privacy, risulta importante procedere con un’attenta valutazione prima del loro utilizzo in termini di trattamento dei dati e applicazione delle normative.

 

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