Videosorveglianza e trattamento dei dati

L’immagine è un data personale? L’immagine di una persona, o comunque la ripresa che permette di identificare una persona, è un dato personale. Se il dato, l’immagine, viene registrata o rilevata in tempo reale, si configura un trattamento dei dati personali, che ricade nell’applicazione del Regolamento UE 679/2016, così come specificato nelle Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, adottate il 10 luglio 2019.

Quando il Regolamento 2016/679 non si applica?

Non si applica ai trattamenti di dati:

– che non hanno alcun riferimento a una persona, in quanto non identificata e neppure identificabile;

– eseguiti da parte delle autorità competenti ai fini della prevenzione, delle indagini, dell’accertamento o del perseguimento di reati o dell’esecuzione di sanzioni penali, compresa la tutela e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica (poiché ambito di riserva della Direttiva UE 2016/680);

– da parte di una persona fisica nell’ambito di un’attività puramente personale o domestica, esclusione che nel presente contesto (videosorveglianza) “deve essere interpretata in modo restrittivo”, per cui fuoriescono dall’esclusione, per fare degli esempi, la pubblicazione del video su internet che renda disponibili le immagini ad un numero indefinito di persone, ovvero quelle riprese che coprano, anche parzialmente, uno spazio pubblico.

Quadro normativo di riferimento

In questo contesto è bene ricordare quali sono le normative che si applicano in temo di videosorveglianza:

·  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), modificato da D.lgs 101/2018

·  Provvedimento del Garante privacy in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010;

·  Regolamento Generale Protezione Dati Personali 679/2016 (GDPR);

Come predisporre il cartello informativo

Quando installiamo un sistema di videosorveglianza sia nel settore pubblico che privato, l’interessato deve essere informato (ex art. 13 del Regolamento 679/2016) prima di accedere all’area sottoposta alla ripresa, attraverso un cartello, che riporta le informazioni più importanti, mentre sarà predisposta un’informativa completa, messa a disposizione degli interessati, per esempio all’interno dei locali o alla reception.

Gli interessati devono sempre essere informati anche in occasione di eventi e spettacoli pubblici (ad esempio, concerti, manifestazioni sportive) e a prescindere dal fatto che chi tratta i dati sia un soggetto pubblico o un soggetto privato.

Le nuove Linee Guida 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video riportano un esempio di cartellonistica, un modello semplificato di informativa.

Generalmente, le informazioni, definite di primo livello (segnale di avvertimento) dovrebbero comunicare i dati più importanti, ad esempio le finalità del trattamento, l’identità del titolare del trattamento e l’esistenza dei diritti dell’interessato, unitamente alle informazioni sugli impatti più consistenti del trattamento. Si può fare riferimento, ad esempio, ai legittimi interessi perseguiti dal titolare, e ai recapiti del responsabile della protezione dei dati – DPO (se nominato). Inoltre, potrebbero essere riportati i tempi di conservazione delle immagini.

L’informativa (cartello) va collocata prima di entrare nella zona sorvegliata. Non è necessario rivelare la precisa ubicazione della telecamera, purché non vi siano dubbi su quali zone sono soggette a sorveglianza e sia chiarito in modo inequivocabile il contesto della sorveglianza. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario.

La novità del Qrcode

Il cartello deve riportare anche dove è possibile reperire tutte le informazioni, cioè dove e come trovare l’informativa completa, redatta secondo l’art. 13 del Regolamento. Ad esempio il cartello può riportare un codice QR o indicare un indirizzo web oppure il luogo dove è affissa in bacheca (es. reception).

L’informativa sulla videosorveglianza, cosa redigerla.

La normativa europea in materia di protezione dei dati dispone da tempo che gli interessati debbano essere consapevoli del fatto che è in funzione un sistema di videosorveglianza. A norma del GDPR gli obblighi generali di trasparenza e informazione sono sanciti dall’articolo 12 e seguenti.

Tra le informazioni più importati, l’informativa deve indicare le “finalità e la base giuridica del trattamento”. Si può ricorrere a strumenti di videosorveglianza quando ricorrono due condizioni:

 · Articolo 6, paragrafo1, lettera f) (legittimo interesse)

· Articolo 6, paragrafo1, lettera e) (necessità al fine di eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri)

Bisognerà riportare i termini di conservazione delle registrazioni. L’Autorità ritiene coerente ed adeguato un termine di 24 ore con l’esigenza di rilevare eventuali danni e/o incidenti. Mentre la conservazione per tempi più prolungati, massimo 7 giorni, necessita di un’adeguata motivazione in relazione a specifiche finalità (ad esempio per intraprendere azioni legali).

Le linee guida specificano che quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione. Se il titolare del trattamento utilizza la videosorveglianza non solo per monitorare i propri locali, ma anche per conservare i dati, deve garantire che la conservazione sia effettivamente necessaria per raggiungere lo scopo specifico. In tal caso, il periodo di conservazione deve essere definito chiaramente e specificamente con riguardo alle singole finalità. È responsabilità del titolare del trattamento definire il periodo di conservazione conformemente ai principi di necessità e proporzionalità e dimostrare la conformità alle disposizioni del GDPR.

In questo “blog” troverete degli articoli che affrontano l’argomento videosorveglianza.

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