Pubblicate le Faq messe a punto dal Garante per la protezione dei dati personali sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate. Le Faq tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’EDPB.

Il Garante ha chiarito, ad esempio, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione  dell’impianto. Inoltre, i dati trattati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. In base al principio di responsabilizzazione, poi, spetta al titolare del trattamento valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento. Titolare che può essere: un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio. Bisogna tenere conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, inoltre, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.

L’informativa

In merito all’informativa agli interessati, l’Autorità ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello). Il cartello dovrà contenere le informazioni più importanti e dovrà essere collocato prima di entrare nell’area sorvegliata. Questo perchè gli interessati devono capire che in quella zona sono presenti le telecamere.

Conservazione delle immagini

Di particolare importanza, infine, le indicazioni sui tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate. I tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento. Individuati in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate. Al riguardo il Garante ha sottolineato che i dati personali dovrebbero essere cancellati dopo pochi giorni. Se il  periodo di conservazione è più prolungato rispetto al periodo di conservazione previsto, bisognerà analizzare la legittimità dello scopo e la necessità della conservazione.

(Fonte Garante Privacy)

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