Nessun silenzio-assenso sulla richiesta di autorizzazione all’installazione e utilizzo nei luoghi di lavoro degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n.300/1970 e successive modificazioni. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro nell’interpello n.3/2019 in risposta all’istanza presentata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, precisando che la stessa norma non consente l’installazione e l’utilizzo degli impianti di controllo senza un atto espresso di autorizzazione sia di carattere negoziale, come un accordo sindacale, sia di carattere amministrativo, come un provvedimento, per via della disuguaglianza di stato tra datore di lavoro e lavoratori.

Infatti, le disposizioni contenute all’art. 4 affidano, in primis, ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego degli impianti e degli altri strumenti che consentano anche il controllo dell’attività dei lavoratori. In mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Già con nota del 16 aprile 2012 (prot. n. 7162) la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero aveva fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della legge n. 300del 1970. In quella occasione era stata sottolineata la necessità di considerare i presupposti legittimanti la richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre il necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi provvedimenti del Garante, in particolare delle prescrizioni del Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, nel quale, tra l’altro, si afferma l’esclusione dell’applicazione del principio del silenzio-assenso in questo caso specifico.

(Fonte: Consulenti del Lavoro)