La vicenda giudiziaria

Con la sentenza n. 3122 depositata il 17 febbraio 2015, la Cassazione è intervenuta sul tema del controllo a distanza dipendenti legittimo, chiarendo le condizioni per la sua legittimità.
La pronuncia riguarda l’utilizzo in giudizio delle prove acquisite tramite strumenti di controllo, finalizzati a verificare comportamenti illeciti dei lavoratori, e ribadisce i limiti previsti dalla Legge n. 300/1970 (art. 4, comma 2).

La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa di tre lavoratori di una raffineria. Essi erano stati sorpresi mentre, insieme ad alcuni autisti, alteravano il carico delle autobotti, sottraendo carburante.
L’azienda ha avuto conoscenza dei fatti grazie a un filmato realizzato dalla Guardia di Finanza.

La legittimità del controllo a distanza

videosorveglianza e dipendenti, controlloLa ripresa video è stata ritenuta idonea a provare un fatto costituente reato.
La Corte ha precisato che le garanzie procedurali previste dalla Legge n. 300/1970, art. 4, comma 2, si applicano anche ai controlli difensivi diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori.

“le garanzie procedurali imposte dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 4, comma 2, per l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori”,  purché “tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei a rapporto stesso”.

Tali controlli sono legittimi purché riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, e non la tutela di beni estranei a esso.

Controlli occulti e prove difensive

Devono ritenersi legittimi i controlli, anche se occulti, volti a verificare comportamenti illeciti che possano danneggiare patrimonio e immagine aziendale.

La Corte ha inoltre confermato che le registrazioni video realizzate fuori dall’azienda da un soggetto terzo, estraneo all’impresa, possono essere utilizzate in giudizio a fini difensivi.
Le risultanze così ottenute sono legittimamente impiegabili dal datore di lavoro per dimostrare l’illecito.

In sintesi, secondo la Cassazione:

  • Il controllo a distanza dei dipendenti è legittimo se mirato a rilevare comportamenti illeciti;

  • I controlli possono essere anche occulti, se necessari a tutelare il patrimonio e l’immagine aziendale;

  • Le prove raccolte tramite soggetti terzi possono essere utilizzate in giudizio a fini difensivi.

 

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