L’uso dei dati biometrici – impronte digitali sul posto di lavoro è consentito solo se previsto da una norma specifica che tuteli i diritti dei lavoratori. Tale trattamento deve rispondere a un interesse pubblico e rispettare criteri di necessità e proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito.
Il Caso
È quanto ha ribadito il Garante privacy che, a seguito di un reclamo, ha sanzionato un Istituto di istruzione superiore di Tropea per 4mila euro per aver impiegato un sistema di riconoscimento biometrico finalizzato alla rilevazione delle presenze del personale amministrativo e alla prevenzione di danneggiamenti e atti vandalici.
Il sistema richiedeva l’utilizzo delle impronte digitali dei dipendenti. Alcuni lavoratori avevano prestato il proprio consenso e scelto volontariamente di utilizzare il sistema biometrico invece delle modalità tradizionali di rilevazione della presenza.
La base giuridica
Nel rilevare la violazione della normativa privacy, italiana ed europea, il Garante ha ricordato quanto già espresso in un precedente parere del 2019: non può ritenersi proporzionato l’uso sistematico, generalizzato e indifferenziato per tutte le pubbliche amministrazioni di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze, a causa dell’invasività di tali forme di verifica e delle implicazioni derivanti dalla particolare natura del dato.
La mancanza di un’idonea base giuridica per il trattamento dei dati biometrici non può essere colmata dal consenso del dipendente. Nel rapporto di lavoro, infatti, il consenso può non costituire una base giuridica valida, considerata l’asimmetria tra lavoratore e datore di lavoro.
Dati biometrici e rilevazione delle presenze
Le impronte digitali utilizzate per rilevare le presenze dei dipendenti costituiscono un trattamento di dati biometrici soggetto alle condizioni previste dall’art. 9 del GDPR.
Il datore di lavoro deve quindi verificare attentamente la base giuridica, la necessità e la proporzionalità del trattamento, valutando se esistano modalità meno invasive per raggiungere la stessa finalità.
Sanzione
Nel definire la sanzione il Garante ha tuttavia tenuto conto sia della buona collaborazione offerta dall’Istituto nell’ambito dell’istruttoria che dell’assenza di precedenti violazioni analoghe.
(Fonte Garante Privacy)
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