Il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie.

Dati biometrici, cosa si intende

Il Regolamento UE 2016/679 all’articolo 4 par. 1 p.4, definisce i dati biometrici: “I dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l’identificazione univoca, quali l’immagine facciale o i dati dattiloscopici”.

Il Caso

L’Autorità Garante della Privacy ribadisce questo principio a seguito di una società sportiva, sanzionata per 20.000 euro. La società aveva introdotto un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei dipendenti presso i club in gestione.

L’Autorità è intervenuta a seguito di una segnalazione di un’organizzazione sindacale, che lamentava l’introduzione del sistema biometrico da parte della società, nonostante la richiesta del sindacato di adottare mezzi di rilevazione meno invasivi.

Nel corso dell’istruttoria e degli accertamenti ispettivi, effettuati dal Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, è emerso che la società aveva effettuato, per quasi quattro anni, la rilevazione delle impronte digitali dei 132 dipendenti senza un’adeguata base normativa.

I principi fondamentali nel trattamento dei dati

La Società, violando i principi di minimizzazione e proporzionalità, aveva trattato per scopi di ordinaria gestione (consentire maggiore velocità e snellezza dell’attività di rilevazione delle presenze) una tipologia di dati protetta dal Regolamento europeo con particolari garanzie. La società aveva inoltre fornito ai lavoratori informazioni del tutto carenti sulle caratteristiche dei trattamenti biometrici.

Sanzione

Riscontrate le numerose violazioni della normativa posta a tutela dei dati personali dei lavoratori, il Garante, nel definire la sanzione di 20.000 euro, ha tenuto conto della natura, della gravità e della durata degli illeciti, che si sono protratti fino al 2 maggio 2022, data in cui il sistema di rilevazione delle impronte digitali è stato sostituito da un sistema non biometrico.

(Fonte Garante Privacy)

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