Il Garante Privacy vieta il trattamento dei dati dei dipendenti perchè lesivi della loro dignità, della loro libertà e della loro riservatezza. L’azienda in questione pubblicava nella bacheca aziendale “faccine” e punteggi associati ai volti dei lavoratori. Sistema adottato da una cooperativa toscana che opera nel settore della logistica (pulizie, facchinaggio, traslochi) per valutare l’attività dei propri dipendenti. Ogni settimana la cooperativa affiggeva nella bacheca aziendale un cartello nel quale i volti dei dipendenti erano associati a emoticon che rappresentavano i giudizi, positivi o negativi, espressi dalla cooperativa. Nella bacheca erano affisse anche le eventuali contestazioni disciplinari.

Dagli accertamenti, scattati su segnalazione di alcuni lavoratori, è emerso che la cooperativa aveva messo in atto una sorta di “concorso a premi” obbligatorio per i lavoratori, con relativo prelievo mensile dalla busta paga della quota di partecipazione, e pubblicava nella bacheca aziendale le valutazioni settimanali sull’attività di ciascun dipendente, cui corrispondevano l’attribuzione di un punteggio valido per il concorso, nonché le eventuali contestazioni disciplinari. Le valutazioni, espresse con sei diverse tipologie di emoticon e con giudizi sintetici quali “assenteismo”, “simulazione malattia”, “perdita di lavoro causa scarso servizio o danni”, oppure l’espressione “licenziato”, comparivano accanto alle foto dei dipendenti individuati con cognome e iniziale del nome. La valutazione negativa comportava una decurtazione dallo stipendio.

La sistematica pubblicazione attraverso affissione in bacheca delle contestazioni disciplinari, nonché la contestuale affissione del cartello “Guardiamoci in faccia…soci!”, che associa i volti dei dipendenti a “faccine” accompagnate da giudizi sintetici quali “assenteismo”, “simulazione di malattia”, “perdita del lavoro causa scarso servizio o danni”, “mancato rispetto disposizioni aziendali e/o regolamento”, “mancato rispetto programma di lavoro” (esempi tratti dal “Faccinario 2018” in atti) oppure l’espressione “licenziata” (v. documentazione in atti) costituiscono inoltre – e in definitiva – modalità di trattamento che, nel sottoporre costantemente all’osservazione dei colleghi le valutazioni sulla qualità del lavoro effettuato o sulla correttezza della prestazione, anche nell’ambito di una pubblica competizione premiale, ledono la dignità personale, la libertà e la riservatezza dei lavoratori.

Pertanto i trattamenti effettuati risultano illeciti in relazione agli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 6 e 7 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nel disporre il divieto il Garante ha ricordato che il datore di lavoro può trattare le informazioni necessarie e pertinenti per la gestione del rapporto di lavoro in base a quanto previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti collettivi e dal contratto di lavoro individuale. Tra questi rientrano senza dubbio i dati necessari ad effettuare la valutazione sul corretto adempimento della prestazione lavorativa e ad esercitare il potere disciplinare nei modi e nei limiti previsti dalla disciplina di settore. Ma non certo la sistematica messa a disposizione sulla bacheca aziendale delle valutazioni e dei rilievi disciplinari a tutti i dipendenti e ad eventuali visitatori, tutti soggetti non  legittimati a conoscere questo tipo di informazioni, peraltro prima della conclusione del procedimento e in assenza di eventuali repliche degli interessati.

(Fonte Garante Privacy)