Il referto sull’HIV può essere inserito nel Fascicolo sanitario elettronico (Fse) solo dopo che il medico ha comunicato di persona all’interessato l’esito dell’esame. Così il Garante per la protezione dei dati personali richiama l’attenzione in una FAQ pubblicata sul proprio sito web.

La normativa sull’HIV

La disciplina legislativa sull’HIV (Legge n. 135/90 Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS) prevede che la comunicazione dei risultati di accertamenti diagnostici diretti o indiretti per l’infezione da HIV può essere data esclusivamente alla persona cui tali esami sono riferiti (art.5 Accertamento dell’infezione).

Una volta soddisfatta l’esigenza di intermediazione tra medico e paziente, il referto sull’HIV può essere reso disponibile all’interessato tramite il FSE, al pari di ogni altro referto.

Resta fermo, inoltre, che il risultato del test HIV può essere reso accessibile al personale che ha in cura l’interessato solo previo consenso informato dello stesso interessato.

Risultato del referto sul proprio FSE

L’intervento è stato reso necessario a seguito di diverse segnalazioni all’Autorità che lamentavano come alcune Regioni non consentissero agli interessati di ricevere il referto diagnostico sul proprio Fascicolo sanitario elettronico a causa di supposti limiti derivanti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Il Garante ha dunque chiarito che l’indisponibilità dei risultati sul FSE non dipende dalla normativa sulla privacy, ma dalla disciplina legislativa sull’HIV, il cui fine è quello di consentire a chi abbia effettuato un test un’adeguata assistenza psicologica e una consulenza specialistica sul significato del risultato.

(Fonte Garante Privacy)

 

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