Mio articolo pubblicato in essecome n. 6/2014, pag. 53
Videosorveglianza. Si possono installare le telecamere private per la salvaguardia della propria abitazione a condizione che non venga ripresa la strada pubblica. Il rischio è quello di violare la privacy! In questo caso, infatti, l’attività viene classificata come trattamento dati e va applicata la direttiva 95/46 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati, recepita in Italia con Dlgs n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Quindi, “vista” limitata alle telecamere.
La sentenza della Corte di Giustizia Europea
La sentenza della Corte di Giustizia Europea (C 212/13) pronunciata nel 2014, ha affrontato il tema dell’installazione di un sistema di videosorveglianza presso un’abitazione privata.
La questione riguardava la possibilità di ricondurre le riprese effettuate per proteggere la proprietà, la salute e la vita delle persone all’eccezione prevista per le attività esclusivamente personali o domestiche.
L’eccezione per le attività personali o domestiche
L’art. 3 paragrafo 2 della Direttiva prevede che questa non si applica al trattamento di dati personali effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere “esclusivamente personale o domestico”.
La questione centrale era quindi stabilire se l’installazione di una telecamera presso la propria abitazione potesse rientrare in questa eccezione.
Un’analoga esclusione è oggi prevista dall’art. 2, paragrafo 2, lettera c), del GDPR.
La questione centrale era quindi stabilire se la videosorveglianza installata presso un’abitazione privata, ma rivolta anche verso uno spazio pubblico, potesse beneficiare di questa esclusione.
Il caso esaminato dalla Corte
Nel caso in esame, la Corte di Giustizia era stata chiamata a pronunciarsi su un episodio accaduto nella Repubblica Ceca, in cui un cittadino privato aveva installato un sistema di videosorveglianza a seguito di alcuni eventi di vandalismo contro la sua abitazione.
Le immagini registrate sono servite ad individuare gli autori, i quali hanno contestato la legittimità delle registrazioni e l’Ufficio per la tutela dei dati personali ha dato ragione ai ricorrenti.
Di conseguenza, il trattamento rientra nell’ambito di applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali.
La finalità di proteggere la proprietà, la salute e la vita delle persone deve essere considerata nella valutazione della liceità e della proporzionalità del trattamento, ma non determina automaticamente l’applicazione dell’esenzione domestica.
La questione sottoposta alla Corte
Il proprietario del sistema avverso questa decisione presenta ricorso alla Corte Suprema Amministrativa della Repubblica Ceca che, prima di pronunciarsi, sottopone la questione interpretativa ai giudici di Lussemburgo, chiedendo se il fatto di tenere in funzione un sistema di videocamera installato su un’abitazione familiare allo scopo di proteggere la proprietà, la salute e la vita dei proprietari possa rientrare nell’ambito della direttiva europea sulla privacy oppure se l’attività è lecita e, quindi, consentita al privato senza particolari obblighi (informativa e consenso).
Videosorveglianza privata: cosa prevede oggi la normativa
Secondo le attuali FAQ del Garante sulla videosorveglianza, le persone fisiche possono installare telecamere per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza della propria abitazione.
L’angolo visuale deve però essere limitato agli spazi di esclusiva pertinenza, evitando riprese relative a:
- strade e aree pubbliche o di pubblico passaggio;
- cortili, pianerottoli, scale e autorimesse comuni;
- abitazioni e proprietà di terzi.
Nel caso delle telecamere domestiche connesse a Internet, le cosiddette smart cam, è inoltre necessario:
- proteggere adeguatamente l’accesso alle immagini;
- adottare password robuste e misure di sicurezza;
- evitare la diffusione delle registrazioni;
- non riprendere ambienti che possano ledere la dignità delle persone;
- informare eventuali lavoratori o collaboratori presenti nell’abitazione, come colf e babysitter.
Il principio fondamentale resta quello della minimizzazione: devono essere ripresi soltanto gli spazi effettivamente necessari per proteggere l’abitazione.
Nota di aggiornamento: l’articolo è stato pubblicato nel 2014. I riferimenti normativi originari sono riportati nel loro contesto storico; per l’attuale disciplina occorre fare riferimento al GDPR, al Codice Privacy e ai provvedimenti e orientamenti oggi applicabili.
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