La società xx dovrà rivedere le procedure, “ereditate” da da un’altra società in seguito alla fusione aziendale, con le quali gestisce telefonate ed sms promozionali, al fine di interrompere i contatti commerciali indesiderati. Non potrà inoltre utilizzare, per finalità di marketing, i dati personali di quanti non abbiano espresso un libero e valido consenso per tale trattamento. Questa la decisione adottata dal Garante al termine delle ispezioni avviate muovendo dalle numerose segnalazioni di utenti che protestavano per il disturbo arrecato dalla rete commerciale della società [doc. web n. 8995285].

Gli accertamenti – avviati nel 2016 con la collaborazione della Guardia di finanza – hanno confermato la presenza di molteplici violazioni, tra cui la ricezione di contatti commerciali in tempi successivi rispetto all’esercizio del diritto di opposizione. A fronte delle lamentele degli utenti, la società spesso si giustificava facendo riferimento a non meglio precisati disguidi tecnici.

(fonte Garante Privacy)