L’Ispettorato Nazionale del Lavoro a seguito di richieste circa la corretta applicazione dell’art. 4 della L. n. 300/1970 in cui si chiede se sia necessario, in caso di cambio di titolarità dell’impresa, avviare una nuova procedura per accordo in sede sindacale o autorizzative oppure se si possa operare in una sorta di continuità comunicando alle sedi competenti la modifica societaria, risponde con la con la Circolare n. 1881 del 25 febbraio 2019.

L’art. 4 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), dispone che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali.

L’Ispettorato Nazionale chiarisce che, qualora gli strumenti/impianti siano stati installati seguendo le procedure indicate dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e non siano intervenuti cambiamenti in merito ai presupposti legittimanti e modalità di funzionamento, non sarà necessario un rinnovo dell’autorizzazione.

“…il mero “subentro” di un’impresa in locali già dotati degli impianti/strumenti … non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti/strumenti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo collettivo o autorizzazione) previste dall’art. 4 della L. n. 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti:

  • dei presupposti legittimanti (esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale);
  • delle modalità di funzionamento.

A tali fine, il titolare subentrante dovrà:

  • comunicare all’Ufficio [ITL] che ha rilasciato l’autorizzazione, gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla installazione degli impianti;
  • rendere una dichiarazione con la quale attesti che, con il cambio di titolarità, non sono mutati né i presupposti legittimanti il suo rilascio, né le modalità di uso dell’impianto audiovisivo o dello strumento autorizzato.

Laddove peraltro non ricorra l’evidenziata condizione di invarianza dei richiamati presupposti, sarà necessario avviare nuovamente le procedure ex art. 4 L. n. 300/1970, fermo restando che sono in ogni caso assolutamente vietate eventuali modalità di uso diverse da quelle già autorizzate.

 

Fonte: Ispettorato Nazionale del Lavoro

 

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