Videosorveglianza e Riconoscimento facciale

L’Autorità ha aperto un’istruttoria nei confronti di un Comune, che ha annunciato l’avvio di un sistema di videosorveglianza che prevede l’impiego di tecnologie di riconoscimento facciale. Il trattamento di dati personali realizzato da soggetti pubblici, mediante dispositivi video, è generalmente ammesso se necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

In questo senso il Garante ha ricordato come “In base alla normativa europea e nazionale,… omissis…, il trattamento di dati personali realizzato da soggetti pubblici, mediante dispositivi video, è generalmente ammesso se necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri.

L’Autorità ha inoltre ribadito che i “Comuni, possono utilizzare impianti di videosorveglianza, solo a condizione che venga stipulato il cosiddetto “patto per la sicurezza urbana tra Sindaco e Prefettura“.

Il Comune, quindi, dovrà fornire all’Autorità:

  • il dettaglio dei sistemi adottati, delle finalità e delle basi giuridiche dei trattamenti dei dati,
  • l’elenco delle banche dati che verranno consultate dai dispositivi
  • la valutazione d’impatto sul trattamento dati. Il Garante ricorda che “il titolare è sempre tenuto ad effettuare nel caso di sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico”.

Occhiali smart

Sempre in tema di videosorveglianza il Garante ha avviato un’istruttoria anche nei confronti di un altro Comune, che avrebbe avviato la sperimentazione di “super-occhiali infrarossi“. Occhiali che rileverebbero le infrazioni dal numero di targa e, collegandosi ad alcune banche dati nazionali, sarebbero in grado di verificare la validità dei documenti del guidatore.

L’Autorità ha messo in guardia dall’uso di dispositivi video che possano comportare – anche indirettamente – un controllo a distanza sulle attività del lavoratore. Ha, quindi, invitato al rispetto delle garanzie previste dalla disciplina privacy e dallo Statuto dei lavoratori.

Il Comune dovrà fornire all’autorità:

  • copia dell’informativa destinata agli interessati, cioè sia i cittadini conducenti dei veicoli che il personale che dovrà indossare i super occhiali;
  • valutazione d’impatto sui trattamenti dei dati.

La normativa

Il Decreto Capienze (D.L. 139/2021), successivamente convertito nella legge n. 205 del 3 dicembre 2021, lo scorso anno ha stabilito che non sono consentiti l’utilizzo dei sistemi di riconoscimento facciale tramite dati biometrici, incorporati nelle videocamere di sorveglianza poste in luoghi pubblici.

In particolare, tale moratoria sarà applicata fino al 31 dicembre 2023, o comunque fino all’entrata in vigore di una normativa specifica in materia.

La moratoria nasce dall’esigenza di disciplinare requisiti di ammissibilità, condizioni e garanzie relative al riconoscimento facciale, nel rispetto del principio di proporzionalità.

Pertanto, l’impiego di tali sistemi di riconoscimento biometrico in luoghi pubblici è consentito esclusivamente in determinati casi: per indagini della magistratura o prevenzione e repressione dei reati.

I Comuni possono utilizzare impianti di videosorveglianza, come ricordato dal Garante, solo a condizione che venga stipulato il cosiddetto “patto per la sicurezza urbana tra Sindaco e Prefettura”.

(Fonte Garante Privacy)

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