Torniamo a parlare del consenso nell’attività di marketing. Nonostante il Garante Privacy si sia più volte espresso in materia e abbia emanato delle “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013, in alcuni siti per procedere agli acquisti, il consenso è unico e generico.

Il caso specifico si muove a seguito di alcune segnalazioni ricevute dall’Autorità che ha avviato degli accertamenti, da cui è emerso che una società aveva offerto alla propria clientela la possibilità di gestire la scheda anagrafica, i consumi e le fatture direttamente sul sito web. Per usufruire di tali servizi, però, i clienti dovevano completare una procedura di registrazione dove erano costretti a barrare un’unica casella per concedere un consenso onnicomprensivo al trattamento dei loro dati personali sia per le finalità legate alla gestione del contratto, sia per la ricezione di messaggi di posta elettronica contenenti pubblicità o altro materiale promozionale. Una modalità che, in concreto, violava il principio, più volte rimarcato dal Garante, in base al quale il consenso, per essere ritenuto valido, non deve essere condizionato, ma libero, specifico e informato.

Nell’informativa (resa nell’ambito di un documento denominato “Trattamento dei dati personali”) si avvisavano gli interessati che «i dati […] potranno essere utilizzati da xx […] per la stipulazione e la gestione del contratto di erogazione dei Servizi indicati al punto 1 delle condizioni generali di contratto e per tutte le conseguenti operazioni di Suo interesse» (afferenti alla sfera contrattuale), nonché «al fine di inviarLe periodicamente messaggi contenenti pubblicità, materiale pubblicitario, annunci interni, iniziative promozionali, comunicazioni commerciali».

A fronte delle diverse finalità così identificate, non veniva però richiesto nel sito web uno specifico consenso per il trattamento dei dati raccolti per finalità promozionali; era invece possibile manifestare un unico consenso onnicomprensivo (“accetto”/”non accetto”) in relazione ai diversi trattamenti descritti nell’informativa.

Pertanto, i clienti non devono essere obbligati a rilasciare il consenso a ricevere comunicazioni promozionali, per poter usufruire dei servizi on line. Il consenso deve essere manifestato liberamente e non deve essere condizionato.

Nel corso dell’istruttoria, inoltre, il Garante ha rilevato che il ramo aziendale di fornitura del gas era stato acquisito da un’altra società, che non aveva provveduto, come previsto dalla normativa, a inviare ai nuovi clienti l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

L’azienda xxx, non risulta inoltre aver adempiuto all’obbligo di informativa di cui all’art. 13, comma 4, del Codice, in base al quale «se i dati personali non sono raccolti presso l’interessato, l’informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all’atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione».

La tesi sulla mancanza di informativa dell’azienda non è conforme alla legge: non sarebbe stato possibile rendere l’informativa in forma individuale agli interessati perché «ne sarebbe disceso un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato ‒ anche per costi e oneri ‒ rispetto al diritto tutelato», si è autonomamente determinata a procedere alla pubblicazione sul proprio sito web di una pagina dedicata ai “clienti ex xxx”.

Tale modalità, se del caso, avrebbe eventualmente dovuto essere stabilita dal Garante, come previsto dall’art. 13, comma 5, lett. c), del Codice, previamente adito, quale misura appropriata, ad esito di un’apposita valutazione sull’impossibilità (o eccessiva onerosità) in concreto dell’adempimento dell’obbligo informativo in forma individuale.

L’Autorità ha quindi vietato al primo operatore energetico, che aveva predisposto lo sportello per i servizi on line, di utilizzare per finalità di marketing i dati personali di cui era ancora in possesso in assenza di un valido consenso. Ha invece prescritto alla società acquirente del ramo gas di provvedere quanto prima a informare i clienti sulle modalità di trattamento dei loro dati.

(Fonte Garante Privacy)