La Corte di Cassazione, con la sentenza 8.11.2016 n. 22662, ha affrontato il tema dei limiti di legittimità dei c.d. controlli difensivi (art. 4 della L. 300/70 precedente le modifiche), finalizzati non a verificare l’esatto adempimento delle obbligazioni direttamente scaturenti dal rapporto di lavoro, ma a tutelare il patrimonio aziendale e/o ad impedire la perpetrazione di comportamenti illeciti.
Ancora una volta torna in primo piano il delicato profilo della legittimità dei controlli difensivi effettuati dal datore di lavoro che, sebbene ancora riferito a fattispecie avvenute prima dell’entrata in vigore della riforma del Jobs Act, rimane un tema di frequente contrasto.

I giudici di legittimità hanno affermato che i controlli difensivi, nel testo vigente all’epoca dei fatti, richiedono certamente il previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, ma solo nel caso in cui da essi “derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori”.
In tal modo, si escludono dall’applicazione dell’art. 4 della L. 300/70 i controlli diretti ad appurare comportamenti estranei all’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro enon, invece, quando riguardino la tutela di beni esterni al rapporto stesso. pertanto, se le telecamere installate non comportano alcun controllo a distanza del dipendente, per la loro attivazione non è necessario l’accordo stipulato con la rappresentanza sindacale o l’autorizzazione alla DTL.

Nel caso in disamina la condotta della lavoratrice oggetto della ripresa video non solo non atteneva alla prestazione lavorativa ma non differiva in alcun modo da quella illecita posta in essere da un qualsiasi soggetto estraneo all’organizzazione del lavoro. Il c.d. controllo difensivo, pertanto, non atteneva all’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, ma era destinato ad accertare un comportamento che poneva in pericolo la stessa sicurezza dei lavoratori, oltre al patrimonio aziendale, determinando la diretta implicazione del diritto del datore di lavoro di tutelare la propria azienda mediante gli strumenti connessi all’esercizio dei poteri derivanti dalla sua supremazia sulla struttura aziendale.

Pertanto la Cassazione ha dichiarato legittimo il licenziamento operato nei confronti della dipendente che aveva sottratto una busta contenente denaro dalla cassaforte aziendale, sfilandola dalla fessura con un tagliacarte. La condotta era ricavabile da un filmato prodotto da una telecamera preposta al controllo della predetta cassaforte.