Il consenso come base giuridica
Il consenso rappresenta una tra le principali basi giuridiche comprese nel Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679.
Secondo il Regolamento (art.4) esso deve essere: libero, specifico, informato e inequivocabile:
qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento
Il consenso deve essere libero e inequivocabile
Non è ammesso il consenso tacito o presunto. Non sono quindi valide, ad esempio, le caselle già pre-selezionate.
Il consenso deve essere manifestato attraverso una dichiarazione o un’azione positiva inequivocabile, come previsto anche dai considerando 39 e 42 del GDPR.
Il consenso deve essere dimostrabile

Non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è una modalità idonea a configurare l’inequivocabilità e il suo essere “esplicito”(per i “dati sensibili”).
Inoltre, il titolare (art. 7, par. 1) deve essere in grado di dimostrare che l’interessato abbia prestato il consenso a uno specifico trattamento.
Se il trattamento ha più finalità, il consenso al trattamento dei dati va richiesto per ciascuno di esse. Pensiamo al caso di un’azienda che intende inviare newsletter e svolgere profilazione. in questo caso l’interessato deve poter scegliere tra le due finalità.
La revoca del consenso
L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca e l’interessato deve essere informato di ciò. La revoca può essere eserciata con la stessa facilità con cui è accordato.
A seguito della revoca, il titolare non può più trattare i dati personali sulla base di quel consenso, salvo che sussista un’altra idonea base giuridica.
Il consenso dei minori
Il consenso dei minori è valido, in Italia, a partire dai 14 anni (inconformità con la normativa nazionale): prima di tale età occorre raccogliere l’accettazione dei genitori o di chi ne fa le veci.
Per i minori di 14 anni, quando il trattamento si basa sul consenso nell’ambito dei servizi della società dell’informazione, occorre acquisire il consenso o l’autorizzazione di chi esercita la responsabilità genitoriale.
Il consenso per i dati particolari
Per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali (art. 9), i cosiddetti “dati sensibili”, il consenso deve essere “esplicito”; lo stesso dicasi per la finalità basate su trattamenti automatizzati, compresa la profilazione (art. 22).
Consulenza sul consenso privacy
Il consenso deve essere raccolto in modo corretto, specifico e documentabile, valutando sempre se rappresenti effettivamente la base giuridica appropriata per il trattamento.
Contattami per un supporto alla tua azienda nella gestione della privacy e degli adempimenti GDPR.
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