Installare le telecamere in un condominio pone non pochi problemi. In primis chi decide se si possono installare e poi quale sono le zone che si possono riprendere.

La legge di riforma del condominio, L. n. 220/2012, ha introdotto un nuovo articolo nel Codice civile riguardante proprio le telecamere in condominio.

La normativa

L’ art. 1122-ter c.c. (Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni) stabilisce che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea” con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (art. 1136, comma 2, c.c.).

L’articolo chiarisce i tanti dubbi sull’installazione degli impianti di videosorveglianza (sulle parti comuni) e stabilisce che le deliberazioni che interessano l’installazione di impianti di videosorveglianza sulle parti comuni dell’edificio devono essere approvate dall’assemblea. Pertanto, l’assemblea decide se installare l’impianto di videosorveglianza, e dovrà avere come obiettivo quello di tutelare la sicurezza di cose e persone, ovvero beni comuni e i condomini o i loro familiari. Non si potrà, ad esempio, puntare una telecamera in condominio che riprende il terrazzo o la finestra del vicino.

La videosorveglianza nel condominio dovrà rispettare le regole previste dal provvedimento generale del Garante in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010, in vigore con il Regolamento UE 2016/679. Disposizioni richiamate nel vademecum “Il condominio e la privacy” redatto dal Garante della

privacy.

L’installazione delle videocamere è ammissibile solo per ragioni di sicurezza e vi è l’obbligo a carico dell’amministratore di Condominio di posizionare appositi cartelli informativi in luoghi visibili e aperti al pubblico che indichino la presenza delle telecamere, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante. Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare (accessi, garage…), possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (strade, edifici, esercizi commerciali ecc.).

L’amministratore avrà anche l’obbligo di stabilire i tempi minimi di conservazione delle immagini. Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, poi devono essere cancellate. Si dovrà individuare il personale abilitato a visionare le registrazioni (soggetti autorizzati) e indicare il responsabile del trattamento dei dati. Infine, I dati raccolti (riprese, immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza.

Telecamere del singolo condomino

Quando l’installazione di sistemi di videosorveglianza viene effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali e le immagini non vengono né comunicate sistematicamente a terzi, né diffuse (ad esempio attraverso apparati tipo web cam) non si applicano le norme previste dal Codice della privacy.

L’area videosorvegliata è proprietà privata e non zona comune. In questo specifico caso, ad esempio, non è necessario segnalare l’eventuale presenza del sistema di videosorveglianza con un apposito cartello. Rimangono comunque valide le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati. È tra l’altro necessario – anche per non rischiare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata – che il sistema di videosorveglianza sia installato in maniera tale che l’obiettivo della telecamera posta di fronte alla porta di casa riprenda esclusivamente lo spazio privato e non tutto il pianerottolo o la strada, ovvero il proprio posto auto e non tutto il garage.

Le riprese possono considerarsi di utilizzo esclusivamente personale, sarà opportuno che il singolo condomino assicuri il diritto alla riservatezza delle persone. Per la Cassazione si commette reato di interferenze illecite nella vita privata quando il singolo condomino è in grado di controllare chi va e chi viene, non a casa sua ma a quella degli altri.

Se però la zona ripresa è di accesso libero a tutti il discorso cambia: ecco perché è lecita l’installazione di un sistema di videosorveglianza che riprende il vialetto di ingresso.

Non compie violazione della privacy il condomino che installi, per motivi di sicurezza, allo scopo di tutelarsi dall’intrusione di soggetti estranei, alcune telecamere per visionare gli spazi rientranti tra le parti comuni dell’edificio (come un vialetto e l’ingresso comune dell’edificio), Sentenza Cassazione Penale, Sezione V, 26 novembre 2008, n° 44156, anche se tali riprese sono effettuate contro la volontà dei condomini. Nel caso specifico, la ripresa di quanto avveniva nelle zone di uso comune non protette, per quanto effettuata contro la volontà dei condomini, non era d’altro canto effettuata né clandestinamente né fraudolentemente.

Si configura reato quando concorrono due elementi: 1) l’indebita interferenza in uno dei luoghi indicati nell’articolo 614 c.p. (violazione di domicilio) realizzata con telecamere e 2) l’attinenza delle notizie o immagini alla vita privata che si svolge in quei luoghi. In assenza di uno di questi requisiti, non c’è reato.

Nel caso sopra, l’imputato aveva fornito ai vicini la possibilità di controllare quanto visualizzato dalle telecamere mediante i televisori all’interno delle loro case, ed era stato provato in giudizio che l’angolazione delle telecamere consentiva la visuale solo incidentale di piccole porzioni di uno sporto e di un poggiolo. La ripresa delle aree comuni non poteva, di conseguenza, ritenersi in alcun modo invasiva della sfera privata dei condomini.