La sentenza n.11019 del 22 aprile 2021, Prima Sezione Civile Corte Suprema di Cassazione, si è soffermata sul tema della liceità del primo contatto al fine di richiedere il consenso all’invio di comunicazioni commerciali o promozionali, concludendo, secondo lo stesso orientamento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali – che “una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l’abbia precedentemente negato, è essa stessa una ‘comunicazione commerciale”, e dunque non può essere effettuata.

Il consenso sul marketing

La vicenda nasce a seguito di una campagna di contatto telefonico (denominata “Recupero Consenso”) con la quale una società di telecomunicazioni, aveva provato a ottenere il consenso marketing di interessati che non avevano mai autorizzato la ricezione di tali chiamate o avevano revocato un consenso precedentemente espresso. Il Garante Privacy, con il provvedimento del 26 giugno 2016, aveva contestato l’illiceità di tale trattamento vietando altresì l’ulteriore trattamento dei dati personali riferiti alle utenze oggetto della campagna, incluso il trattamento dei dati personali di coloro che, a seguito di tale campagna, avessero prestato il proprio consenso.

L’azienda ricorre, prima avanti il Tribunale, che riteneva legittimo il divieto del Garante, poi impugna in Cassazione la sentenza, lamentando che una campagna telefonica per ottenere il consenso per finalità commerciali, da parte di chi tale consenso l’avesse già negato, non dovesse essere ricondotto alla nozione di comunicazione commerciale.

In ultimo, come anticipato, la Corte di Cassazione ha respinto tale ricorso. Infatti, ha confermato il provvedimento del Garante con la motivazione, in base alla quale tale contatto deve comunque essere considerata una comunicazione commerciale. Dunque rientrante nell’articolo 130 del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

il Garante aveva qualificato la campagna realizzata da xx come avente finalità promozionale, in quanto finalizzata a recuperare presso i clienti il consenso già negato per nuove iniziative promozionali”.

La sentenza chiarisce che non si può contattare una persona per chiedergli un consenso, senza che vi sia il consenso anche per il primo contatto.

una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l’abbia precedentemente negato, è essa stessa una “comunicazione commerciale””.

(Fonte Garante Privacy)

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