Telecamera per controllare la badante: è legale?

È legale mettere una telecamera per controllare la badante?

Sì, puoi installare una telecamera per controllare la badante in casa, ma non puoi farlo liberamente: la legge impone regole precise a tutela della sua dignità e riservatezza. Ecco cosa devi sapere prima di installarla.

Lavoro domestico, privacy e controllo delle telecamere: cosa prevede la normativa e cosa chiarisce la nota INL n. 1004/2017.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro risponde alla richiesta del quesito, con nota dell’8 febbraio 2017 prot. n. 1004. Innanzitutto, l’Ispettorato fa presente che si definisce per lavoro domestico “l’attività lavorativa prestata esclusivamente per le necessità della vita familiare del datore di lavoro (art. 1, legge 339/1958), che ha per oggetto la prestazione di servizi di carattere domestico diretti al funzionamento della vita familiare”. Tale attività viene svolta nella casa abitata esclusivamente dal datore di lavoro e dalla sua famiglia e non in un’impresa organizzata e strutturata.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 585/1987 ha sottolineato che “per la sua particolare natura” il lavoro domestico si differenzia da ogni altro rapporto di lavoro, “sia in relazione all’oggetto, sia in relazione ai soggetti coinvolti“. L’attività lavorativa non è prestata, quindi, “a favore di un’impresa avente, nella prevalenza dei casi, un sistema di lavoro organizzato in forma plurima e differenziata, con possibilità di ricambio o di sostituzione di soggetti“, ma nell’ambito di un nucleo ristretto e omogeneo, di natura per lo più familiare e risponde alle esigenze tipiche e comuni di ogni famiglia.

In ragione di tali caratteristiche, proprie al rapporto, la Corte Costituzionale aveva già evidenziato la legittimità di una disciplina speciale anche derogatoria ad alcuni aspetti rispetto a quella generale (sentenza n. 27 del 1974).

Il rapporto di lavoro domestico, in considerazione della peculiarità dello stesso, sin dall’origine ha goduto di una regolamentazione specifica, che, per l’appunto, tiene conto delle speciali caratteristiche che contraddistinguono la prestazione lavorativa resa dal lavoratore, l’ambiente lavorativo e, fattore non irrilevante, la particolare natura del soggetto datoriale.

Sulla base di ciò, si legge nella nota, che deve escludersi l’applicabilità “dei limiti e dei divieti di cui all’art. 4 della legge n. 300/1970“, poiché, assieme agli artt 2, 3 e 6, questo costituisce un corpus normativo tipico di una dimensione “produttivistica” dell’attività di impresa.

Questo significa che chi vuole installare un sistema di videosorveglianza all’interno della propria abitazione può farlo dunque senza richiedere una preventiva autorizzazione all’Ispettorato o un preventivo accordo sindacale.

Tuttavia, sottolinea l’Ispettorato, questo non sottrae il datore di lavoro domestico dal rispetto dell’ordinaria disciplina sul trattamento dei dati personali, essendo confermata la tutela del diritto del lavoratore alla riservatezza, garantita dal D.lgs. n.196/2003.

Pertanto sarà necessario informare l’interessato e disporre del consenso preventivo. Nell’ambito domestico, il datore di lavoro, anche nel caso di trattamento di dati riservati per finalità esclusivamente personali, incontrerà i vincoli posti dalla normativa sul trattamento dei dati personali a tutela della riservatezza e in particolare quanto previsto dall’art. 115 D. lgs. 196/2003, secondo cui deve “garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà morale“.

Telecamere in casa: quali regole rispettare

Anche nel lavoro domestico, l’installazione di telecamere deve rispettare i principi di protezione dei dati personali e garantire la riservatezza della lavoratrice.

In particolare, è necessario:

  • informare la lavoratrice della presenza delle telecamere e delle modalità di trattamento delle immagini;
  • limitare le riprese alle aree e alle finalità effettivamente necessarie;
  • evitare ambienti particolarmente privati, come bagno e camera destinata al riposo;
  • limitare l’accesso alle immagini alle sole persone autorizzate;
  • definire un periodo di conservazione proporzionato alle finalità;
  • proteggere le immagini mediante adeguate misure di sicurezza;
  • individuare correttamente la base giuridica del trattamento.

L’installazione delle telecamere deve quindi essere valutata nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, minimizzazione e trasparenza.

Il consenso: attenzione alla normativa attuale

L’articolo originario, pubblicato nel 2017, richiamava la necessità del consenso preventivo della lavoratrice.

Oggi, alla luce del GDPR, non è corretto considerare il consenso come automaticamente necessario o sufficiente. È invece necessario individuare la corretta base giuridica del trattamento, valutando le finalità e le modalità concrete della videosorveglianza.

Il consenso della lavoratrice, pertanto, non può essere considerato di per sé sufficiente a legittimare il trattamento.

La corretta installazione delle telecamere richiede una valutazione degli aspetti privacy, delle finalità del trattamento, dell’informativa e delle misure di sicurezza.

Per approfondire gli aspetti privacy legati ai sistemi di videosorveglianza, è possibile consultare la pagina dedicata alla “consulenza sui sistemi di videosorveglianza“.

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