Con il Provvedimento 6 giugno 2024, n. 364, il Garante per la protezione dei dati personali ha aggiornato le indicazioni relative ai programmi e ai servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo, chiarendo in particolare la natura dei metadati e i limiti alla loro conservazione.

Il provvedimento ha sostituito le precedenti indicazioni del 21 dicembre 2023, n. 642, modificando anche il riferimento temporale per la conservazione dei metadati.

Di seguito le principali novità:

Metadati della posta elettronica: cosa sono?

I metadati a cui si fa riferimento nelle linee guida corrispondono alle informazioni registrate nei log generati dai sistemi server che gestiscono e instradano la posta elettronica cc.dd. “log di trasporto” (noti come Mail Transport Agent), e dalle postazioni nelle interazioni tra i vari server interagenti, nonché tra questi server e i terminali che inviano i messaggi (noti come Mail User Agent).

Ciò significa che le linee guida non si riferiscono alle informazioni contenute o integrate nel corpo dei messaggi di posta elettronica, che costituiscono l’insieme delle intestazioni tecniche strutturate che documentano l’instradamento, l’origine e altri parametri tecnici del messaggio. Queste informazioni sono inseparabili dal messaggio in questione e rimangono a disposizione del dipendente nella casella di posta elettronica assegnata.

Conservazione dei dati

Le linee guida aggiornate confermano che la conservazione dei metadati necessari per il funzionamento dell’infrastruttura del sistema di posta elettronica è consentita per un periodo limitato di alcuni giorni, non superiore a 21 giorni.

La conservazione dei metadati per un periodo superiore a 21 giorni richiede ulteriori presupposti, tra cui l’accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, l’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

Il Garante sottolinea inoltre l’importanza di informare i dipendenti sulla raccolta e l’uso dei loro metadati di posta elettronica, inclusi i periodi di conservazione ed il potenziale monitoraggio.

Inoltre, i fornitori di servizi devono implementare misure adeguate per garantire che i titolari del trattamento siano in grado di soddisfare i loro obblighi ai sensi delle linee guida.

In sintesi

Si suggerisce di:

  • verificare che i programmi di gestione delle e-mail in uso consentano di conformarsi ai requisiti delle linee guida;
  • fornire ai lavoratori una informativa chiara sul trattamento dei dati personali relativi alle comunicazioni elettroniche che li riguardano;
  • per i metadati conservare per più di 21 giorni, stipulare un accordo con le rappresentanze sindacali o, in mancanza, ottenere l’autorizzazione dall’Ufficio Territoriale del Lavoro;
  • condurre una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e un test di bilanciamento (LIA);
  • adottare tutte le misure tecniche e organizzative per garantire il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e di quella di settore.

Conclusioni

La gestione dei metadati della posta elettronica dei dipendenti richiede un equilibrio tra esigenze organizzative e tutela della privacy dei lavoratori.

Il titolare deve quindi verificare i tempi di conservazione, la base giuridica, gli obblighi previsti dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori e le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la protezione dei dati personali.

 

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