Il Garante per la protezione dei dati personali, in un recente provvedimento, ha dato riscontro ad un’istanza di verifica preliminare presentata da una Società del settore dell’alta moda.
L’istanza ha riguardato, in particolare, la possibilità di trattare dati personali riferiti alla clientela, raccolti su scala globale, “per finalità di profilazione e promozionali”, tra le quali il marketing e le ricerche di mercato, per un periodo superiore, rispettivamente, a dodici e ventiquattro mesi indicati nel citato provvedimento.

In base a quanto dichiarato, i dati presenti nel Crm riguarderebbero: dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) e di contatto (indirizzo, numero di telefono, email); ammontare complessivo degli acquisti individuali e dati di dettaglio rispetto agli stessi (stagione e data dell’acquisto, tipologia, ovvero categoria merceologica, modello, tipologia materiale, taglia e colore, numero di prodotti acquistati, prezzo dei prodotti, incluso l’eventuale sconto praticato.

Le finalità perseguite dalla società sarebbero: marketing nonché ricerche di mercato e studi rispetto al proprio settore di produzione; personalizzazione dei servizi offerti alla propria clientela (ad es. nei diversi punti vendita, consentendo al personale addetto alle boutique del gruppo di verificare quali acquisti siano stati effettuati in precedenza dal cliente).

In quest’ottica verrebbe implementato un sistema di Customer relationship management (Crm), al quale avrebbero accesso anche società del gruppo e partner commerciali, tutti in qualità di responsabili del trattamento.

Sulla base di questo, la Società ha chiesto che i tempi di conservazione dei dati presenti nel Crm fossero pari a dieci anni, in considerazione del fatto che i beni offerti sono di lusso e vista la frequenza media di acquisto da parte dei clienti, è estremamente bassa nel breve periodo, quindiun tempo inferiore ridurrebbe sensibilmente i vantaggi della profilazione.
Il Garante sulla base del provvedimento del 24 febbraio 2005, in cui per finalità di marketing e profilazione i tempi di conservazione sono rispettivamente dodici e ventiquattro mesi dalla loro registrazione, e considerato che nel settore dei beni di lusso potrebbero vanificare l’utilità della rilevazione in ragione della frequenza diradata degli acquisti, ha riconosciuto come un intervallo di conservazione pari a sette anni.
Oltracciò, il Garante ha voluto evidenziare la necessità che l’informativa prevista dall’art. 13 del Codice privacy contenga, in maniera analitica e dettagliata, l’indicazione esaustiva della tipologia dei dati da trattare e il periodo di conservazione degli stessi.
Infine ha ricordato come alla scadenza del periodo massimo di conservazione i dati personali oggetto dell’attività di profilazione e promozionali debbano essere cancellati automaticamente ovvero anonimizzati in modo permanente ed irreversibile.

(fonte Garante Privacy)