Pubblicato in GU il 15 marzo 2023 il decreto legislativo che attua la Direttiva europea 2019/1937 in materia di segnalazione degli atti illeciti (whistleblowing).

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, allarga in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing (in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001) ed introduce le c.d. “segnalazioni esterne”.

L’ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione, diventa l’unico soggetto competente a valutare tali segnalazioni e l’eventuale applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda il settore pubblico che per il settore privato.

Quali obblighi sono previsti?

In sintesi:

  • l’obbligo di istituire canali di segnalazione interni, esterni e pubblici;
  • la necessità di adottare procedure per dare seguito alla segnalazione ricevuta, pur tutelando la riservatezza dell’identità del segnalante, in particolare:
    • canali di segnalazione sicuri;
    • avviso di ricevimento della segnalazione alla persona
    • possibilità di avanzare le segnalazioni anche in forma orale, attraverso linee telefoniche o altri sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto entro un termine ragionevole;
    • la designazione di una persona o di un servizio imparziale e competente per dare seguito alla segnalazione entro un termine ragionevole;
    • la possibilità di ricorrere a terzi per la gestione delle segnalazioni che assicurino garanzie di indipendenza, riservatezza, protezione dei dati e segretezza, inclusi fornitori di piattaforme.
  • Infine, il divieto di qualsiasi atto ritorsivo o discriminatorio nei confronti del segnalante che trovi ragione proprio nella segnalazione effettuata, inclusi gli atti di discriminazione anche solo indiretti, quali ad esempio valutazioni negative della performance, mancate promozioni o referenze negative.

Protezione dei dati personali

Il Decreto prevede misure di sicurezza per il trattamento dei dati che dovranno essere implementate e la valutazione dei rischi. La procedura dovrà definire come vengono gestite le segnalazioni, prevedendo in dettaglio i ruoli assegnati, i flussi di dati, i tempi di conservazione e le modalità di cancellazione dei dati.

Nella procedura andrà prevista anche la cancellazione immediata dei dati personali non necessari all’istruttoria e i tempi di conservazione (max 5 anni dalla conclusione del procedimento). A questo si aggiunge: la redazione dell’informativa, la nomina dei soggetti autorizzati, la definizione dei canali per dell’esercizio dei diritti in tema privacy, la formazione.

Il Garante privacy aveva espresso Parere favorevole sullo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, la cd. direttiva whistleblowing.

Modelli 231 e whistleblowing

Gli enti privati già dotati Modelli 231 dovranno aggiornare i sistemi di segnalazione già implementati, valutandone l’adeguatezza e prevedendo quanto previsto in tema di segnalazioni interne, esterne e pubbliche. Occorrerà poi implementare procedure e strumenti che consentono agli enti di dare seguito alle allegazioni oggetto delle segnalazioni ricevute con il dovuto grado di diligenza e tempestività, anche eventualmente affidando tale compito a terzi fornitori di piattaforme.

Entro quando bisogna adeguarsi?

Le disposizioni del decreto legislativo 24/23 avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023, con eccezione dei soggetti del settore privato che abbiano impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, per i quali l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna, ai sensi del nuovo decreto, avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Sanzioni

In caso di mancato adeguamento o violazione della disciplina, l’art. 21 dello schema di decreto prevede la possibilità, da parte dell’ANAC, di irrogare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:​

  • da 5.000 a 30.000 euro nel caso in cui siano accertate attività ritorsive a danno del segnalante ovvero quando sia dimostrato che il soggetto segnalato abbia ostacolato, o tentato di ostacolare, l’espletamento della procedura di segnalazione, o in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;​
  • da 10.000 a 50.000 euro qualora l’Autorità accerti la mancata implementazione dei canali di segnalazione, la mancata adozione di procedure adeguate all’effettuazione e la gestione delle segnalazioni, ovvero l’adozione procedure non conformi a quelle di cui agli articoli 4 e 5 dello schema di decreto. Stesso rischio sanzionatorio incombe su quei soggetti che non abbiano effettuato le attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.​

 

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