Dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, scatta l’obbligo vaccinale per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture di assistenza degli anziani: strutture residenziali, socio-assistenziali e sociosanitarie.

Sono tenuti ad assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale i responsabili delle strutture e i datori di lavori dei soggetti che a qualunque titolo svolgono attività lavorativa sulla base di contratti esterni.

Le misure del decreto per il personale del mondo scolastico, universitario e socio assistenziale non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In pratica, l’obbligo vaccinale si estende, a titolo semplificativo alle seguente personale:

  • personale amministrativo
  • addetti ai servizi mensa
  • cuoco
  • addetti di pulizia
  • personale ASA
  • volontari
  • manutentori e tecnici esterni

Il personale non vaccinato rischia la sospensione della prestazione lavorativa e la perdita della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, comunque denominato, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

 

Decreto-legge 10 settembre 2021 , n. 122, art 2 “estensione dell’obbligo vaccinale in strutture residenziali, socio assistenziali e socio- sanitarie“.

  1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l’articolo 4 e’ inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Estensione dell’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie). – 1. Dal 10 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l’obbligo vaccinale previsto dall’articolo 4, comma 1, si applica altresi’ a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attivita’ lavorativa nelle strutture di cui all’articolo 1-bis.

segue…….

vedi: G.U. Serie Generale , n. 217 del 10 settembre 2021