Il recente decreto legge 139 estende agli ultra 14enni la possibilità di rivolgersi direttamente al Garante Privacy nei casi in cui sono vittime di “revenge porn“, ovvero la diffusione di immagini intime di qualcuno senza il suo consenso e con scopi vendicativi, estorsivi o ricattatori.

Grazie a questa norma, non solo i maggiorenni, ma anche i ma anche i minori di età superiore ai 14 anni e/o i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale dei minori (anche infra quattordicenni) possono rivolgersi direttamente al Garante Privacy.  Tutto ciò permetterà di attivare i controlli da parte di quest’ultimo e dare avvio ad indagini autonome del Garante. L’esito delle indagini può portare ad ammonizioni e/o comminazione di sanzioni.

Vediamo in dettaglio.

Il D.L. 139 del 08/10/2021 (Decreto Capienze) all’art. 9, comma 1, lett. e), introduce l’art. 144 bis all’interno del D.lgs. 196/2003 (Codice privacy) modificato dal D.lgs 101/18:

1. Chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell’art. 612-ter del codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta, provvede ai sensi dell’articolo 58 del regolamento (UE) 2016/679 e degli articoli 143 e 144.

  1. Quando le immagini o i video riguardano minori, la richiesta al Garante può essere effettuata anche dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, l’invio al Garante di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito riguardanti soggetti terzi, effettuato dall’interessato, non integra il reato di cui all’articolo 612-ter del codice penale”.

L’intervento del Garante Privacy costituisce quindi un ulteriore strumento di difesa per le vittime di tale reato (in aggiunta alla tutela garantita dal Codice Penale), e ciò tenuto conto dell’intrinseca offesa che il “revenge porn” arreca alla privacy e al trattamento dei dati personali.

Cosa prevede il codice penale

Ricordiamo che la Legge n. 69/2019 ha infatti introdotto l’art. 612 ter all’interno del Codice Penale ovvero il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

Ai sensi dell’art. 612 ter del Codice Penale, è punito, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000, “chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate” nonché “chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento“.

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