Il Tribunale di Bari si è pronunciato con l’ordinanza del 7 novembre scorso all’interno del procedimento civile 6359/2017, affermando che il consenso dell’interessato può essere revocato in un secondo momento. La persona ritratta può sempre cambiare idea, indipendentemente dalla liberatoria sottoscritta. E la richiesta di cancellazione deve essere esaudita.

Il giudice ha chiarito che l’immagine e la riservatezza sono due diritti assoluti e non possono subire limiti, salvi i casi cui la pubblicazione è obbligatoria per legge (esigenze di giustizia, vitali, pubblico interesse, esecuzioni contrattuali). L’entrata in vigore del Regolamento Ue 679/2016 (il Gdpr) del 25 maggio 2018 ha rafforzato questo concetto.

Così se due amici acconsentono alla pubblicazione delle proprie fotografie sui social network, un litigio successivo potrebbe giustificare la richiesta di cancellazione di quelle stesse immagini, a prescindere dalla dimostrazione del danno subito. Non conta sostenere che la posa sorridente equivalga al consenso implicito perché l’interessato può sempre cambiare idea e negare che le fotografie continuino a restare online.

Nel caso specifico su cui si è pronunciato il tribunale di Bari, oltre alle foto del ricorrente, erano state condivise su Facebook anche le immagini dei suoi figli minorenni. Ancora una volta il giudice richiama l’attenzione sulla tutela rafforzata del diritto all’immagine dei minori. Così la signora, che non si è costituita in giudizio, è stata condannata a rimuovere le fotografie, a pagare le spese processuali e, visti i rapporti anche pregressi tra le parti, a versare la somma esigua di due euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di cancellazione.

La condotta della donna «deve considerarsi del tutto illecita poiché, a fronte della conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato, l’omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell’immagine altrui».

La pubblicazione delle fotografie che ritraggono una persona sui social network rappresenta un trattamento dei dati personali che, in base a quanto stabilito degli articoli 10 del Codice civile, 96 della legge sul diritto d’autore e articolo 6 del Gdpr non può prescindere dal consenso dell’interessato.

(Fonte Sole 24 Ore)