Parere favorevole del Garante privacy sullo schema di regolamento del Ministero della Sanità che disciplina gli obiettivi, le funzioni e la struttura del SIT, il sistema informativo di supporto all’informatizzazione delle attività della Rete nazionale dei trapianti [doc. web n. 6407524].

Lo schema di decreto stabilisce: sistema informativo di supporto all’informatizzazione delle attività della Rete nazionale dei trapianti volto a garantire la tracciabilità e la trasparenza in ogni fase dell’intero processo di donazione, prelievo, trapianto e post trapianto di organi, tessuti e cellule, ivi comprese le segnalazioni di reazioni ed eventi avversi gravi. A tale scopo, il SIT consente  al Centro Nazionale Trapianti, alle strutture sanitarie, ai coordinamenti regionali ed interregionali, ai centri trapianto ed agli istituti dei tessuti di acquisire telematicamente le informazioni relative alle attività sopra menzionate, per gli ambiti di rispettiva competenza, e di cooperare per lo scambio di queste, cosicché i dati, resi disponibili a livello nazionale, regionale e locale, tramite l’implementazione di una banca dati dedicata, possano essere memorizzati, consultati ed analizzati in interconnessione.

Nel sistema, volto a garantire la tracciabilità e la trasparenza in ogni fase dell’intero processo di donazione, prelievo, trapianto e post trapianto di organi, tessuti e cellule, sono registrati anche i dati dei donatori di cellule riproduttive per la procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo.

Per la protezione dei donatori viventi e per garantire la qualità e la sicurezza degli organi destinati al trapianto è istituito un registro dei donatori viventi di organi.

Il Garante riconnette particolare importanza alla materia in esame in quanto lo schema di decreto, attraverso i flussi informativi del SIT, consente la raccolta “centralizzata” di una notevole quantità di informazioni personali, particolarmente delicate, trattandosi di dati sensibili idonei specialmente a rivelare, anche nel dettaglio, il loro stato di salute e le scelte più intime della persona. L’Autorità, pertanto, richiama l’attenzione di tutte le amministrazioni interessate sull’esigenza che sia data applicazione alle disposizioni del decreto nel pieno rispetto delle garanzie previste, per gli assistiti, in materia di protezione dei dati personali, sia dal decreto stesso, sia, più in generale, dal Codice.

La tracciabilità nell’ambito dei processi di donazione viene garantita tramite apposite procedure di generazione del numero identificativo nazionale della donazione, del donatore e del ricevente, nonché con specifico riferimento alla donazione di cellule e tessuti, del codice unico europeo d’identificazione della donazione.

Sulla base dei suggerimenti del Garante, formulati all’esito di numerose riunioni con l’Amministrazione, il Ministero ha chiarito i ruoli e le funzioni svolte da ciascuno dei soggetti coinvolti, indicando i dati sensibili ai quali tali soggetti possono accedere e specificando compiti, funzioni e finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

L’Autorità, individuando una criticità nelle misure di sicurezza predisposte, ha chiesto, oltre ad un innalzamento generale delle misure a tutela dei dati personali e sensibili – come ad esempio una procedura di autenticazione informatica a più fattori e l’uso di strumenti di crittografia – che le regioni possano consultare i dati del SIT solo in forma anonima e aggregata.

Sono state introdotte specifiche previsioni in ordine al periodo di conservazione dei dati memorizzati nel SIT e nel Registro nazionale informatizzato dei donatori di cellule riproduttive

Il Garante ha ritenuto inoltre necessario che si disciplini, in caso di cessazione delle attività dei centri di Procreazione medicalmente assistita, la destinazione e la conservazione dei dati e della documentazione sanitaria detenuti dai centri, soprattutto se privati.

(Fonte Garante Privacy)