Bocciato il “braccialetto” elettronico al polso degli operatori ecologici. Il Garante per la privacy ha chiesto ad una società che si occupa della raccolta dei rifiuti per conto della municipalizzata di un comune di utilizzare dispositivi elettronici alternativi che non ledano la dignità della persona.

La pronuncia è arrivata a conclusione di un procedimento aperto d’ufficio sull’onda dell’interesse mediatico suscitato dalla vicenda.

Nell’aprile dello scorso anno la società aveva consegnato a più di 70 dipendenti addetti alla pulizia delle strade dei dispositivi indossabili dotati anche di un gps, con i quali effettuare la lettura delle etichette elettroniche collocate sui cestini getta rifiuti e segnalare l’eventuale spostamento di quelli non ancorati al suolo. Obiettivo dichiarato della società era quello di rendicontare il lavoro svolto all’Azienza municipalizzata comunale.

Solo dopo l’avvio dell’istruttoria dell’Autorità la società aveva stipulato un accordo sindacale nel  quale si stabiliva, tra l’altro, la lettura quotidiana dei tag per ogni turno di lavoro e si limitava l’attivazione del gps al massimo ad un turno di lavoro a settimana, previa comunicazione al lavoratore.

E’ emerso che nel modello di informativa ai dipendenti, quanto alle finalità dei sistemi si fa riferimento ad “esigenze di sicurezza [e] tutela del patrimonio aziendale” che, con riguardo all’uso dei “dispositivi mobili”, non sono menzionate né nelle note di riscontro inviate all’Autorità nel presente provvedimento né nel menzionato accordo dell’11 giugno 2018.

Pertanto, la società  dovrà provvedere ad aggiornare l’ informativa da fornire ai dipendenti ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, escludendo il riferimento alla menzionata finalità relativamente al trattamento dei dati da effettuarsi mediante dispositivi mobili.

Il Garante Privacy, pur giudicando tale configurazione non in contrasto con i principi di necessità e proporzionalità del Regolamento Ue rispetto alle finalità perseguite dalla società, ha tuttavia ritenuto necessario individuare ulteriori misure maggiormente rispettose della dignità dei lavoratori, prescrivendo alla società:

  • di individuare i tempi di conservazione dei registri necessari a gestire le eventuali contestazioni da parte della società municipalizzata
  • di indicare preventivamente e tassativamente i casi specifici (descritti nel dettaglio) nei quali si renderà necessario interconnettere le informazioni allo scopo di poter ricostruire fatti oggetto di contestazione
  • di adottare misure tecnologiche e organizzative idonee a mantenere separate le basi di dati, in particolare quelli trattati attraverso i registri, quando la conservazione è necessaria a fini amministrativi
  • di effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA), come previsto dal GDPR, viste le concrete caratteristiche del sistema tecnologico
  • di adottare un dispositivo che per le sue caratteristiche esteriori (morfologia) non sia lesivo della dignità e comunque non sia percepito come tale dal dipendente.

Il sistema consente infatti  il trattamento di dati personali di lavoratori identificabili. Sebbene i “braccialetti” siano collegati alle zone di spazzamento e non ai singoli dipendenti, attraverso i registri dei turni di lavoro è possibile individuare il dipendente che ha effettuato le rilevazioni dei tag e, quando previsto, la relativa geolocalizzazione mediante il gps.

Il Garante ha peraltro raccomandato, come indicato anche nell’accordo sindacale, l’adozione di un dispositivo che per le sue caratteristiche esteriori non sia lesivo della dignità e comunque non sia percepito come tale dal dipendente, considerato che dovrà essere utilizzato, anche se con diverse funzionalità, dai lavoratori per ogni turno di servizio.

Fonte: Garante Privacy

Potrebbe interessarti:

Dispositivi indossabili per tutelare i pazienti non auto sufficienti