La messa in rete su un sito Internet di una fotografia, liberamente accessibile su un altro sito Internet con l’autorizzazione dell’autore, necessita di una nuova autorizzazione da parte di tale autore.
Infatti, con siffatta messa in rete, la fotografia viene messa a disposizione di un pubblico nuovo.
La corte di Giustizia Europea con sentenza del 7 agosto 2018 resa nella causa C-161/17, ha fornito la corretta interpretazione della nozione di “comunicazione al pubblico”, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.
La messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet, va qualificata come “messa a disposizione” e, di conseguenza, come “atto di comunicazione”. Pertanto necessita di una nuova autorizzazione dell’autore.
La domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta ai giudici europei è stata presentata nell’ambito di una controversia che vedeva coinvolto un fotografo che aveva autorizzato i gestori di un sito Internet dedicato ai viaggi a pubblicare sul loro sito una delle sue foto. Un’alunna di un istituto scolastico, ha scaricato la foto in oggetto a partire da tale sito (dove essa era liberamente accessibile) per illustrare un progetto scolastico. Quest’ultimo è stato in seguito pubblicato sul sito Internet della scuola.
Per questa ragione il fotografo ha intrapreso un’azione dinanzi ai giudici tedeschi per vietare di riprodurre la sua foto. Altresì, ha reclamato il pagamento di una somma di € 400 a titolo di risarcimento danni.
A tale riguardo, il fotografo ha sostenuto di aver concesso un diritto d’uso solamente al gestore del sito Internet di viaggio e ha affermato che la messa in rete della fotografia sul sito Internet della scuola, costituisce una violazione del suo diritto d’autore. In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sul diritto d’autore, ai sensi della quale l’autore di un’opera ha, in linea di principio, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la comunicazione dell’opera al pubblico.
Innanzitutto, la Corte ricorda che una fotografia può essere protetta dal diritto d’autore alla condizione che essa costituisca una creazione intellettuale dell’autore, che ne rifletta la personalità e si manifesti attraverso le scelte libere e creative di quest’ultimo nella realizzazione di tale fotografia.
Quindi, ogni utilizzazione di un’opera effettuata da un terzo in assenza del previo consenso dell’autore deve essere considerata lesiva dei diritti dell’autore di detta opera.
Il problema nel caso in esame è se la messa in rete su un sito Internet di una fotografia precedentemente pubblicata su un altro sito Internet (la fotografia era stata copiata, tra i due caricamenti in rete, su un server privato), deve essere qualificata come «messa a disposizione» e, di conseguenza, come «atto di comunicazione».
La messa in rete di un’opera protetta dal diritto d’autore su un sito Internet diverso da quello sul quale è stata effettuata la comunicazione iniziale con l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, nelle circostanze come quelle di cui trattasi, dev’essere qualificata come messa a disposizione di un pubblico nuovo. Il pubblico preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione della sua opera sul sito Internet sul quale quest’ultima è stata inizialmente pubblicata, è costituito dai soli utilizzatori di detto sito, e non dagli utilizzatori del sito Internet sul quale l’opera è stata successivamente messa in rete senza l’autorizzazione di detto titolare e dagli altri internauti.
Un sito differente si rivolge ad un pubblico differente, anche se i mezzi tecnici di comunicazione sono i medesimi.
Cosa diversa sarebbe stato se l’alunna avesse utilizzato solo un collegamento ipertestuale (un link) che avesse rimandato direttamente alla fotografia. In questo modo, i diritti del titolare sarebbero stati tutelati.
Infine, il fatto che il titolare del diritto d’autore non avesse posto restrizioni alle possibilità di utilizzo della fotografia da parte degli internauti non è rilevante.
(Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 7 agosto 2018, causa C-161/17)