Con Circolare n. 2 del 7 novembre 2016, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fa chiarezza nel settore della geolocalizzazione a seguito dei dubbi sulla corretta applicazione del comma 2 dell’art.4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 – come novellato dall’art. 23 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (Jobs Act).

La domanda posta in base all’art.4, è se considerare l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS montate su autovetture aziendali quali strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come tali esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4.

L’art. 4, comma 2, della L. n. 300/1970, infatti, stabilisce che le procedure autorizzatorie indicate dalla disposizione non si applicano “agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.

Ciò posto, è pertanto necessario individuare quando l’installazione di apparecchiature di localizzazione satellitare GPS sia strettamente funzionale a “…rendere la prestazione lavorativa…”, tenuto conto che l’interpretazione letterale del disposto normativo porta a considerare quali strumenti di lavoro quegli apparecchi, dispositivi, apparati e congegni che costituiscono il mezzo indispensabile al lavoratore per adempiere la prestazione lavorativa dedotta in contratto, e che per tale finalità sia stati posti in uso e messi a sua disposizione.

Come possiamo stabile se il sistema di geolocalizzazione rappresenta un elemento indispensabile o un elemento “aggiuntivo” agli strumenti di lavoro?

In linea generale, si deve pensare che questi strumenti non sono utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.

Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art.4 L. n. 300/1970 e pertanto le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 4, comma 1, della L. n. 300/1970 come modificato dall’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 185/2016).

L’ispettorato evidenzia dei casi del tutto particolari, solo quando i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.), questi finiscano per trasformarsiin veri e propri strumenti di lavoro.

In questi casi si può prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della L. n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.