Con la sentenza n. 3122 depositata il 17 febbraio 2015, la Cassazione è nuovamente intervenuta sull’utilizzo in giudizio delle prove acquisite mediante strumenti di controllo a distanza diretti a verificare le condotte illecite dei dipendenti.

La vicenda trae origine dal licenziamento intimato per giusta causa a tre lavoratori di una raffineria che erano stati scoperti nell’atto di compiere un’operazione fraudolenta ai danni della propria azienda. In particolare, gli stessi erano stati sorpresi mentre, insieme ad alcuni autisti, alteravano il carico effettivo delle autobotti, sottraendo carburante.

L’azienda datrice di lavoro aveva avuto conoscenza di tale fatto grazie ad un filmato effettuato dalla Guardia Di Finanza.

Nel caso in esame la ripresa era idonea a provare un fatto costituente reato e successivamente la Corte ha affermato che, in tema di controllo a distanza  del lavoratore, “le garanzie procedurali imposte dalla Legge n. 300 del 1970, articolo 4, comma 2, per l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, dai quali derivi la possibilità di verifica a distanza dell’attività dei lavoratori, trovano applicazione ai controlli, c.d. difensivi, diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori”,  purché “tali comportamenti riguardino l’esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro, e non, invece, quando riguardino la tutela di beni estranei a rapporto stesso”.

Pertanto, devono ritenersi legittimi i controlli, anche se “occulti”, diretti ad accertare comportamenti del prestatore illeciti e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.

La Corte ha inoltre ribadito che «al fine di dimostrare l’illecito posto in essere da propri dipendenti, di utilizzare le risultanze di registrazioni video operate fuori dall’azienda da un soggetto terzo, del tutto estraneo all’impresa e ai lavoratori dipendenti della stessa, per esclusive finalità “difensive” del proprio ufficio e della documentazione in esso custodita, con la conseguenza che tali risultanze sono legittimamente utilizzabili nel processo dal datore di lavoro».

Quindi, si debbano ritenere legittimi i controlli, anche se nascosti, volti ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore e lesivi del patrimonio e dell’immagine aziendale.